Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Dies a quo – Notificazione nei confronti dell’incolpato – Decorrenza – Notificazione nei confronti del difensore – Irrilevanza

L’art. 50, co. 1, R.D.L. n. 1578/1933 va interpretato, per costante orientamento giurisprudenziale, nel senso che la notificazione della decisione del C.d.O. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo difensore e che, al fine di verificare se vi è stata osservanza del termine di venti giorni per il ricorso al C.N.F., deve aversi riguardo esclusivamente alla data dell’avvenuta notificazione nei confronti dell’incolpato, dalla quale decorre il termine per l’impugnazione. Va, pertanto, dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50 L.P. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 02 Novembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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