Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Dies a quo – Notificazione nei confronti dell’incolpato – Decorrenza – Notificazione nei confronti del difensore – Irrilevanza.

La notificazione della decisione del C.d.O., conformemente alla pacifica interpretazione giurisprudenziale dell’art. 50, co. 1 del R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi necessaria nei soli confronti dell’incolpato e non anche nei confronti del suo difensore, sicché, al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di venti giorni per il tempestivo ricorso al C.N.F., deve aversi riguardo esclusivamente alla data dell’avvenuta notificazione nei confronti del primo, momento dal quale decorre il termine per l’impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 17 luglio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 17 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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