E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato e sottoscritto dall’avvocato che, al momento della sottoscrizione, risulti sospeso dall’albo e, quindi, non ricompreso dalla legge professionale tra i soggetti legittimati all’impugnativa.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. che risulti sottoscritto dal difensore dell’incolpato privo di valida procura alla presentazione dell‘atto di impugnazione. Né la nomina alla difesa dell’incolpato dinanzi al C.O.A. può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., poiché per essa è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 29 gennaio 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 29 Gennaio 2010
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