Ai sensi dell’art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 e dell’art. 59, R.D. n. 37/34, il ricorso che pervenga materialmente nella disponibilità del Consiglio territoriale dopo il decorso del ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata deve ritenersi tardivo. L’azione di presentare materialmente il ricorso al C.O.A. entro il ventesimo giorno dalla notifica dell’atto impugnato non ha alternativa alcuna, sia che il ricorso venga spedito per posta, sia che venga consegnato direttamente. (Fattispecie in cui il ricorrente, in luogo del deposito, ha spedito per posta il proprio ricorso al C.O.A. competente a mezzo di una semplice raccomandata e non nell’esercizio delle facoltà attribuibili all’avvocato ai sensi della legge n. 53/94 in tema di notifica). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 22 dicembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 22 Dicembre 2009 (sospensione)
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