Secondo un principio costantemente affermato in giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione impugnata, così come prescritto dall’art. 59 del R.D. 22 Gennaio 1934 n. 37. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 30 marzo 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 09 Giugno 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 30 Marzo 2007
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