Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità

La mancata osservanza dell’art. 59, co. 1, R.D. n. 37/1934, il quale prevede tassativamente che il ricorso al CNF sia depositato presso il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia, determina l’inammissibilità dello stesso, con conseguente preclusione dell’esame del merito della doglianza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 5 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 22 aprile 2008, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 05 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment