Conformemente al costante insegnamento del CNF, l’impugnazione si propone, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 37/1934, mediante ricorso da depositarsi, a pena di inammissibilità, presso la segreteria del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 22 Aprile 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 02 Febbraio 2007
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