È inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione disciplinare del C.O.A. che, invece di essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento, ai sensi dell’art. 59, co. 1, r.d. n. 37/34, venga notificato al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 ottobre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Ottobre 2008 (sospensione)
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