Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il termine di venti giorni dalla notifica della decisione – Ricezione tardiva – Inammissibilità – Natura termine ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – Decadenziale – Equipollenza tra spedizione e ricezione – Esclusione

Deve ritenersi inammissibile il ricorso spedito a mezzo del servizio postale entro il termine di presentazione ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso, né il ritardo del recapito dell’atto spedito sia pure tempestivamente a mezzo posta può essere invocato a scusante dalla parte, la quale deve imputare a se stessa la scelta del sistema di inoltro.
A fronte del dettato dell’art. 59, comma 1, del R.D. n. 37/34, ove è sancito che il ricorso è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, la consegna manuale agli sportelli del Consiglio non costituisce l’unico mezzo di presentazione del ricorso ben potendo essere adottati strumenti alternativi quali la notificazione o la spedizione postale, a condizione che insieme col ricorso sia trasmessa anche la copia della decisione che è stata notificata al ricorrente. In difetto, tuttavia, di una espressa previsione di legge che sancisca la tempestività del ricorso per il solo fatto del compimento entro il termine decadenziale delle operazioni di trasmissione (quando questa non si traduca nella consegna manuale presso gli uffici del Consiglio Territoriale che ha emesso la decisione) ed a prescindere dall’effettiva ricezione dell’atto entro quel termine, gli altri modi alternativi di inoltro del ricorso vanno ritenuti legittimi, ma il rischio di una ricezione oltre il termine decadenziale grava sull’interessato.
Nel vigente impianto legislativo non è contemplato un termine lungo di impugnazione che decorra dalla pubblicazione della decisione disciplinare, ma il solo termine breve dei 20 giorni dalla notificazione della decisione ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933, sicché solo la tempestiva verifica della esistenza di un’impugnazione può impedire al Consiglio Territoriale la pratica applicazione della sanzione irrogata, cui il Consiglio deve senza indugio provvedere decorso inutilmente il predetto termine. Trattandosi peraltro di decadenza, quest’ultima non opera solo se entro il termine previsto sia compiuta l’attività tipizzata dalla legge, che, nella specie, consiste nel deposito dell’atto, mentre la sua spedizione a mezzo posta costituisce una attività meramente strumentale ad ottenere tale risultato. Ne consegue che in mancanza di un’espressa previsione di legge, il corso della decadenza non può essere variato dall’interprete, stabilendo equivalenze funzionali tra spedizione e ricezione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 24 settembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 24 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

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