Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il termine di venti giorni dalla notifica della decisione – Ricezione tardiva – Inammissibilità – Natura termine ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – Decadenziale – Equipollenza tra spedizione e ricezione – Esclusione

Va ritenuto inammissibile il ricorso spedito a mezzo del servizio postale entro il termine di presentazione ex art. 50 L.P. ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso, né il ritardo del recapito dell’atto, spedito tempestivamente a mezzo posta, può essere invocato a scusante dalla parte che deve imputare a se stessa la scelta del sistema di inoltro, non avendo essa raggiunto lo scopo di presentare, e cioè di materialmente far pervenire il ricorso presso l’Ufficio competente entro il prescritto termine perentorio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 13 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 27 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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