In difetto di una espressa previsione di legge che sancisca la tempestività della presentazione del ricorso per il solo fatto del compimento entro il termine decadenziale delle operazioni di trasmissione (quando questa non si traduca nella consegna manuale presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la decisione) ed a prescindere dalla effettiva ricezione dell’atto entro quel termine, gli altri modi alternativi di inoltro del ricorso, per quanto legittimi, si accompagnano al rischio, gravante sull’interessato, di una ricezione oltre il termine decadenziale. E trattandosi di decadenza, quest’ultima non opera solo se entro il termine previsto ex art. 59, comma 1, R.D. n. 37/34 sia compiuta l’attività tipizzata dalla legge, la quale consiste proprio nel deposito dell’atto, mentre la sua spedizione a mezzo posta costituisce attività meramente strumentale ad ottenere tale risultato. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta il ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata e nella specie pervenuto al C.d.O. otto giorni dopo, restando preclusa all’interprete, in mancanza di un’espressa previsione normativa, la possibilità di variare il corso della decadenza stabilendo un’equivalenza funzionali tra spedizione e ricezione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 12 Maggio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Novembre 2008
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