Il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del C.d.O. per effetto dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/1933, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma. L’accertata l’inosservanza dei termini per la proposizione del ricorso determina, pertanto, la relativa declaratoria di inammissibilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 15 Settembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Giugno 2008
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