Con l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, ovvero concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che direttamente o indirettamente si colleghino a questo tema, il potere del Consiglio Nazionale Forense essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale in ordine all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto l’infondatezza del ricorso, peraltro inammissibile nella parte in cui muoveva censure di merito, avendo ravvisato il rispetto da parte del C.d.O. sia delle forme procedurali di assunzione della delibera impugnata, sia delle garanzie difensive riconosciute all’incolpato). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vallo della Lucania, 22 marzo 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), decisione n. 4 del 26 gennaio 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 26 Gennaio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vallo della Lucania, delibera del 22 Marzo 2010
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