Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento – Inammissibilità – Rimessione in termini – Errore scusabile – Esclusione

Ai sensi dell’art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi inammissibile, poiché tardivamente presentato, il ricorso al C.N.F. proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui – sulla premessa che è necessario verificare, caso per caso, se sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte dell’interessato – la rigorosa disciplina del R.d.l. n. 1578/33 e del R.D. n. 37/34 sui mezzi ed i termini processuali prescritti per le impugnazioni è così chiara e tassativa da rendere inescusabile l’errore, con conseguente esclusione dei presupposti per rimettere in termini il ricorrente che giustifichi la tardività della presentazione del ricorso deducendo di essere stato tratto in errore dalla indicazione contenuta in un testo di deontologia forense nel quale il termine per la impugnazione di provvedimento del C.d.O. risulti erroneamente indicato in giorni trenta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment