Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Confessione dell’esponente – Insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante – Rilevanza

La confessione fornita dal denunciante, il quale dichiari per il tramite del proprio legale di voler ritrattare le accuse mosse per mera ritorsione nei confronti dell’incolpato, priva di ogni rilevanza probatoria le risultanze della perizia grafologica di parte assunta in assenza di contraddittorio intesa a dimostrare la falsità della firma apposta in calce ad una quietanza di pagamento e, con essa, la responsabilità disciplinare del professionista per indebito trattenimento di somme invece destinate al cliente esponente, con la conseguenza che l’impugnata decisione del C.O.A. deve essere integralmente riformata ed il ricorrente deve essere mandato assolto da tutte le incolpazioni per insussistenza del fatto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 dicembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. STEFENELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 15 Settembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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