Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Termine – Notifica della decisione al difensore non domiciliatario – Decorrenza.

La proposizione del ricorso avverso le decisioni del C.O.A., ai sensi degli artt. 31 e 37, R.D.L. n. 1578/33, deve aver luogo entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato. Nel caso in cui il ricorrente sia assistito da due difensori, il suddetto termine, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve farsi decorrere dalla data della prima notifica, ancorché questa sia stata effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che, secondo l’insegnamento della stessa Suprema Corte i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ORSONI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 21 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

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