Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso in riassunzione – Sottoscrizione del difensore – Omesso conferimento di specifico mandato – Omessa sottoscrizione del professionista imputato – Inammissibilità del ricorso.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore, sprovvisto di un mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata dal professionista incolpato per la precedente fase davanti al C.d.O. avente peraltro natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., n. 197/2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 ottobre 2004, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 13 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Maggio 2001 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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