E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore, sprovvisto di un mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata dal professionista incolpato per la precedente fase davanti al C.d.O. avente peraltro natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., n. 197/2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 ottobre 2004, n. 222
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 13 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Maggio 2001 (cancellazione)
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