Le eccezioni di nullità della decisione disciplinare davanti al C.d.O., proposte nel ricorso al C.N.F. devono essere dichiarate inammissibili o comunque devono essere respinte se non sono specificatamente argomentate nell’atto di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 09 Giugno 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Luglio 1999
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