Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Deposito di memorie – Termine – Perentorietà.

Nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. il termine ultimo per la presentazione delle memorie è previsto, ex art. 60 e 61 r.d. n. 37/1934, in modo perentorio; pertanto è inammissibile l’eccezione presentata oltre il decimo giorno successivo a quello in cui il P.M. deve effettuare la restituzione degli atti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 21 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 13 Luglio 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 21 Maggio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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