Le decisioni del C.d.O. devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata, mentre non è richiesta, ai fini della validità della decisione, la firma del consigliere relatore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 settembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 21 marzo 2005, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 21 Marzo 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Settembre 2002 (avvertimento)
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