E’ valida la decisione disciplinare che contenga l’inesatta indicazione della data di nascita dell’incolpato e dell’indirizzo se comunque si sia in presenza di un mero errore materiale che non ha assolutamente inciso sul diritto di difesa e non ha escluso l’identificazione dello stesso come soggetto incolpato e sanzionato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (censura)
0 Comment