Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di prescrizione dell’azione – Richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto – Ammissibilità – Impugnazione al C.N.F. – Ammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare ove l’illecito risulti estinto per prescrizione, il consiglio giudicante può prosciogliere con formula piena il professionista, invece di far luogo alla dichiarazione della causa estintiva, purché la prova evidente dell’innocenza dell’incolpato si deduca agevolmente dagli elementi di fatto già acquisiti. È, pertanto, ammissibile il ricorso al C.N.F., avverso una decisione del C.d.O. di prescrizione dell’azione, diretto all’accertamento della mancanza evidente di colpa da parte dell’imputato, che rappresenta un interesse prevalente rispetto alla dichiarazione della causa estintiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 20 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 2 giugno 1998, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 02 Giugno 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Gennaio 1997
Giurisprudenza CNF

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