Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di non esprimere parere su una questione sottoposta al suo esame – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di non rilasciare un parere su una questione sottoposta al suo esame e che poteva, eventualmente, essere oggetto di valutazione deontologica. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F., sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica e i provvedimenti che concludono un procedimento disciplinare. Pertanto rimangono esclusi dalla impugnativa i pareri e gli altri provvedimenti come quelli in ordine alla apertura del procedimento disciplinare o all’interpretazione di norme, il provvedimento di archiviazione al C.d.O. e l’ordinanza di esibizione di documenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 maggio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 10 novembre 2005, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Maggio 2004
Giurisprudenza CNF

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