Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 16 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 13 Settembre 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 16 Giugno 2004 (censura)
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