Il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 aprile 2003, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 29 Aprile 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 06 Luglio 2000
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