Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di 15 giorni ex art. 50 r.d.l. 1578/33 previsto per il deposito della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Vinatzer), sentenza del 2 giugno 1998, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 02 Giugno 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1993
Giurisprudenza CNF

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