Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’art. 50 r.d.l. 1587/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 11 novembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 27 Settembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 11 Novembre 1996
Giurisprudenza CNF

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