Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 1997 (sospensione)
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