Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito e notifica oltre il termine previsto dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33, per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 24 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 2 marzo 2004, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 02 Marzo 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 24 Novembre 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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