La delibera di apertura di un procedimento disciplinare è un atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del COA, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice si sia pronunciato.
Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, sicché l’impugnazione della delibera di apertura di procedimento disciplinare si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bassano del Grappa, 20 gennaio 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 30 Gennaio 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 20 Gennaio 2011
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