Il giudizio di impugnazione della delibera di apertura del procedimento, che conformemente all’orientamento espresso dalle SS.UU. della Cassazione consente di riallineare il sistema mediante un più veloce intervento di un giudice terzo ed imparziale, deve essere limitato al mero controllo di legittimità dell’avvio del procedimento onde poter arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti, con ciò escludendosi qualsiasi valutazione di merito che finirebbe per risolversi in un’indebita anticipazione del giudizio che ancora deve essere celebrato e per introdurre inammissibilmente nello stesso un ulteriore non previsto grado di giurisdizione. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tal provvedimento allorquando, lungi dal censurare i profili di stretta legittimità dell’avvio del procedimento o metterne in discussione gli astratti necessari presupposti, miri invece a sollecitare, anticipandole, valutazioni di merito sulle quali non si è ancora pronunciato e dovrà invece pronunciarsi l’organo disciplinare che ha promosso il procedimento e che possono al più tornare all’esame del C.N.F. nella sede dell’eventuale appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 marzo 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 31 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 11 Marzo 2009
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