Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Deposito tardivo – Inammissibilità del ricorso.

A seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50 co. 2, R.D.L. n. 1578/33, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 230

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Marzo 2008
Giurisprudenza CNF

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