E’ inammissibile il ricorso con il quale l’avvocato sollevi conflitto di competenza di cui all’art. 3, lett. a), d.lgs. CPS n. 597/1947 al fine di censurare l’iniziativa disciplinare assunta nei suoi confronti dal C.d.O., atteso che il conflitto di competenza di cui all’art. 1 del predetto decreto su cui è chiamato a decidere il C.N.F. ai sensi del citato articolo 3, co. 1, lett. a) può essere sollevato esclusivamente da uno dei due Consigli in conflitto, non anche dall’incolpato. Né d’altra parte una tale inammissibilità può essere recuperata qualificando l’atto come normale ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare piuttosto che, come denunciato dalla sua rubrica, come ricorso per la soluzione di un conflitto di competenza ex art. 3, lett. a), cit., in quanto con esso si fa valere un vizio che attiene al merito della vicenda (dal momento che il giudizio sulla competenza presuppone la valutazione del fatto e del suo modo di estrinsecarsi), in contrasto con il pacifico principio secondo cui la delibera di apertura di un procedimento disciplinare può essere immediatamente impugnata senza attendere la decisione finale per soli motivi attinenti profili di legalità formale, e non coinvolgenti il merito della controversia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mondovì, 26 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 169
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera del 26 Ottobre 2009
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