Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento cautelare – Impugnazione – Ammissibilità – Scrutinio di merito – Esclusione

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifesta volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare resta limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso che, proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare del Consiglio dell’Ordine, esibisca censure di merito, risultando in tale sede precluso al C.N.F. un tale scrutinio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 7 settembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 07 Settembre 2009
Giurisprudenza CNF

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