Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento cautelare – Impugnazione – Ammissibilità – Scrutinio di merito – Esclusione.

Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50, r.d.l. n. 1578/33, deve ritenersi ammissibile il ricorso al CNF avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine stabilisca d’iniziare il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo ex art. 111 Cost., un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento de quo. Tale ricorso diviene tuttavia inammissibile allorquando l’esame che con esso viene richiesto dal ricorrente non attenga verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti della delibera impugnata, ma postuli un esame di merito, che in tale fase è senz’altro precluso al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 12 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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