Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50, r.d.l. n. 1578/33, deve ritenersi ammissibile il ricorso al CNF avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine stabilisca d’iniziare il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo ex art. 111 Cost., un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento de quo. Tale ricorso diviene tuttavia inammissibile allorquando l’esame che con esso viene richiesto dal ricorrente non attenga verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti della delibera impugnata, ma postuli un esame di merito, che in tale fase è senz’altro precluso al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 febbraio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 12 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Febbraio 2009
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