Mentre l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere deliberata ex art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 e comunicata ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, non v‘è alcuna norma (come quella del terzo comma dell’art. 38) che dispone una formale apertura di un procedura cautelare, il cui provvedimento finale deve essere emesso esclusivamente sull’esistenza della gravità dei fatti e sul clamore che essi hanno ingenerato nell’opinione pubblica, dopo che il C.O.A. ha sentito previamente il professionista (art. 43, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933). Va pertanto ritenuto inammissibile per carenza di interesse ad impugnare un provvedimento ininfluente il ricorso con il quale sia impugnata la delibera con cui l’Organo territoriale decide di dare corso alla procedura cautelare di cui al citato art. 43. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 23 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 novembre 2009, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 19 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Marzo 2009
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