Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità

Pur volendo ritenere ammissibile l’impugnazione delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, al fine di consentire, nella prospettiva del giusto processo, un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento, il C.N.F., rispetto ad esse, è chiamato soltanto a verificarne profili di legalità, e non di merito. Mentre, pertanto, non potranno essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, potranno essere proposte unicamente censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera. (Nella specie, la revisione del Collegio è stata contenuta entro i confini della mera verifica del rispetto della procedura e delle garanzie difensive riconosciute all’incolpato, restando preclusa l’ulteriore analisi delle censure inammissibilmente riferite alla formulazione del capo di incolpazione ed ai fatti oggetto della contestazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 luglio 2011, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Ottobre 2009
Giurisprudenza CNF

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