Deve essere annullata per violazione del contraddittorio la decisione del C.d.O. di archiviazione di un esposto in cui però si deliberava contemporaneamente l’invio al professionista di una lettera di richiamo con l’invito all’osservanza delle norme deontologiche relative al dovere di informazione del cliente; infatti, tale deliberazione di fatto concretizza l’accertamento della responsabilità deontologica e l’inflizione della sanzione dell’avvertimento e come tale è affetta da nullità insanabile in quanto adottata in violazione delle norme procedurali, art. 47 e seg. r.d.l. n. 37/1934, poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. (Nella specie è stata dichiarata la nullità della decisione in quanto il ricorrente non ha avuto notizia dell’apertura del procedimento disciplinare, non ha mai ricevuto notifica alcuna di citazione a giudizio né conoscenza della data di trattazione del ricorso o degli addebiti contestati e quindi è stato nell’assoluta impossibilità di esercitare il suo diritto di difesa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 – 25 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 229
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 14 Ottobre 2004 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 25 Marzo 2005
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