Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Violazione delle norme regolamentari integrative adottate dal C.O.A. – Impugnazione dinanzi al C.d.O

La violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa del procedimento disciplinare davanti al C.d.O., secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere, a pena di decadenza, solo nel corso del giudizio disciplinare davanti al medesimo Organo territoriale, sicché il motivo di ricorso inteso a far dichiarare dal C.N.F. l’inammissibilità e l’improcedibilità della delibera di apertura del procedimento disciplinare per violazione di norme regolamentari adottate dal C.O.A., per quanto astrattamente ammissibile, va rigettato. (Nella specie, la violazione prospettata con l’impugnativa aveva ad oggetto l’asserita mancata osservanza delle norme del regolamento interno adottato dal C.O.A. al fine di disciplinare gli adempimenti formali propedeutici alla delibera di apertura del procedimento disciplinare, e come tale idoneo ad integrare la disciplina legale, suscettibile pertanto, in caso di relativa inosservanza, di rendere inefficace la suddetta delibera). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 20 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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