Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Omessa indicazione del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante – Nullità – Esclusione.

La mancata indicazione, nell’intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, l’indicazione degli stessi emerga dal verbale di udienza e sempre che, dallo stesso verbale, risulti l’intervento di non meno della metà del numero dei componenti, attesa la considerazione secondo cui è il verbale d’udienza il solo atto che fa fede delle presenze fino a querela di falso. (Nella fattispecie, l’omessa indicazione nominativa dei consiglieri riguardava la sola comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare all’interessato, senza che fosse stata data prova che la stessa era stata effettivamente adottata senza il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari ovvero della non conformità delle risultanze del verbale della seduta). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 23 Marzo 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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