Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 co. 2, R.D.L. n. 1578/33 – Natura perentoria – Applicabilità

Il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50, 2° comma, L.P., che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma. Ne consegue che l’impugnazione proposta oltre il predetto termine perentorio va ritenuta inammissibile.
Le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano, ai fini della relativa impugnativa, del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1, r.d.l. 27 novembre 1933 n.1578, sicché anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre tale termine perentorio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 6 ottobre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 211

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 13 Dicembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 06 Ottobre 2009
Giurisprudenza CNF

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