E’ inammissibile il motivo di ricorso avente ad oggetto l’asserito difetto, nella delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata dal C.d.O., dei necessari riscontri oggettivi rispetto all’accusa formulata con conseguente violazione del principio accusatorio, costituendo tipico aspetto di merito il cui esame resta precluso al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 15 Settembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 20 Aprile 2009
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