Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento -Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti.

L’impugnativa della delibera di apertura del procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. è necessariamente limitata e ristretta alla richiesta di verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti di mera legittimità della delibera stessa, avente natura non decisoria, con esclusione di ogni esame di merito. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avverso il suddetto provvedimento che unitamente a censure di merito, eccepisca l’incompetenza per territorio e la prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/33, trattandosi di valutazione necessariamente implicante un’analisi nel merito della vicenda. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 271

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 31 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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