Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti – Eccezione di prescrizione del potere disciplinare – Inammissibilità

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (tra questi, ad es., l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), mentre non possono essere dedotti, a pena di inammissibilità, motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema. Tra questi ultimi, in particolare, figura certamente la questione di prescrizione dell’azione disciplinare, la quale costituisce un classico aspetto di merito, donde l’inammissibilità dell’impugnativa con la quale si deduca la consumazione ratione temporis del potere disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 30 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VACCARO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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