Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti

Mediante l’impugnazione dell’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del C.N.F. essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, coerentemente, peraltro, con l’autonomia e l’assoluta discrezionalità che l’attuale assetto ordinamentale riserva in via esclusiva ai consigli territoriali in ordine al se ed al quomodo dell’esercizio del potere di iniziativa disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 20 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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