Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Limiti – Motivi di impugnazione – Fattispecie

Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del C.N.F. essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legittimità formale della delibera, e ciò anche per la decisiva considerazione secondo cui, nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali sono entità né gerarchicamente né funzionalmente sottordinate al C.N.F., caratterizzandosi, quali depositari del potere di iniziativa disciplinare ed assegnatari della relativa competenza, per la più ampia discrezionalità in ordine al se e al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali.
In tema di limiti della revisione spettante al C.N.F. sui provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare, mentre non possono essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece proporsi censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera. Tra questi ultimi, in via esemplificativa, non figurano certamente poiché attinenti al merito: la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 50 e 56 R.D.L., dal che discenderebbe la lamentata comprensione del fatto storico in questione per sua indeterminatezza ovvero la contraddittorietà della stessa incolpazione, essendo tali asseriti vizi classici aspetti di merito, donde l’inammissibilità del capo di impugnazione di cui trattasi ad evitare l’introduzione di un ulteriore, non previsto, grado di giudizio (di merito); l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare; l’eccepita (e financo infondata) nullità del procedimento per mancata audizione dell’interessato e per omesso tentativo di conciliazione; la dedotta nullità dell’avviso di incolpazione per mancata immediata comunicazione all’interessato del procedimento disciplinare; l’eccezione di nullità dell’atto per irrituale notifica o per omessa comunicazione al P.M. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì-Cesena, 16 dicembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 206

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 13 Dicembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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