Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Mancata sottoscrizione del consigliere istruttore – Mancata enunciazione accertamenti istruttori preliminari – Irrilevanza

Deve ritenersi inammissibile il gravame proposto avverso delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare, qualora il ricorso si fondi su censure e doglianze che attengono allo stretto merito della vicenda e, quindi, su profili che riguardano la fondatezza o infondatezza della incolpazione, essendo il potere del C.N.F. limitato ad una verifica di mera sussistenza o meno dei necessari presupposti di legittimità della decisione del C.O.A., cui è riservata la titolarità esclusiva dell’iniziativa di attivazione del procedimento.
Benché astrattamente compresi nel perimetro del controllo di legalità spettante al C.N.F. in sede di impugnativa della delibera di apertura del procedimento disciplinare, devono ritenersi inidonei a condurre all’annullamento della decisione le censure relative alla mancata sottoscrizione del Consigliere Istruttore, che pur prevista dal regolamento adottato dal C.d.O. non può certo tradursi in motivo di nullità della delibera che rechi la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, ed alla mancata enunciazione degli accertamenti istruttori preliminari effettuati dall’Organo territoriale, atteso che, anche a prescindere dalla congruità della motivazione dalla delibera di apertura sul punto, la tempestiva comunicazione all’incolpato della data di svolgimento del giudizio disciplinare deve ritenersi sufficiente a garantire all’incolpato l’esercizio della difesa necessaria, non essendo contemplate rigide forme a garanzia del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 170

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Luglio 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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