Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Valutazione del merito della decisione impugnata – Inammissibilità

I motivi proponibili mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare sono esclusivamente quelli tesi alla verifica dei presupposti di stretta legittimità dell’atto impugnato, restando preclusa ogni censura che attenga alla fondatezza dell’incolpazione e, più in generale, che si risolva in una valutazione di merito del provvedimento impugnato. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso con le cui censure impingano in valutazioni di merito sulla sussistenza/insussistenza dei fatti posti a base dell’incolpazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 23 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment