Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Rivisitazione del merito della decisione – Inammissibilità – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia

Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non è possibile dedurre motivi afferenti al merito della vicenda disciplinare, giacché il potere del C.N.F. è limitato ad una verifica di mera sussistenza o meno dei necessari presupposti di legittimità della delibera del C.O.A. territoriale (quali, ad esempio, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio; l’avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l’udienza dibattimentale). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avverso il suddetto provvedimento che, unitamente a censure di merito, eccepisca la tardività della notifica dello stesso e l’incompetenza territoriale del COA locale, trattandosi comunque di valutazioni implicanti una necessaria analisi del merito della vicenda. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 febbraio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 20 Febbraio 2008
Giurisprudenza CNF

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