Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Rivisitazione del merito della decisione – Inammissibilità – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia

Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del C.N.F. essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della decisione, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, attesa l’autonoma ed esclusiva titolarità dell’iniziativa di attivazione del procedimento disciplinare spettante ai Consigli dell’Ordine. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la predetta delibera che si fondi, in assoluta ed assorbente prevalenza, su censure e doglianze che attengono allo stretto merito della vicenda e pressoché esclusivamente su profili che riguardano la fondatezza o infondatezza delle incolpazioni.
Il potere di iniziativa disciplinare del Consiglio dell’Ordine non è condizionato dal contenuto dell’esposto ed addirittura dalla stessa esistenza di quest’ultimo, potendo attingere aliunde le circostanze da porre a base dell’incolpazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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